venerdì 29 giugno 2012

Chi decide la ristrutturazione del debito in Italia ?

Con quale atto legale si decide una ristrutturazione del debito in Italia ? Quali sono i tempi ? Chi lo vota ?


Per questo c'è un Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 2003, n. 398 (GU n. 57 del 9-3-2004- Suppl. Ordinario n. 37)

(...)
Art. 2. (L-R)
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
(...)
b) Ministero: il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del Tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
(...)

Art.3 (L)
Emissione
1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d’Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d’indebitamento(2);
b) di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L)
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1 (2a).
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(2) Lettera così modificata dal comma 380 dell’art. 1, L.23 dicembre 2005, n. 266
(2a) Per l’attuazione delle operazioni finanziarie previste dal presente articolo v. le
direttive di cui al D.M. 7 aprile 2004, al D.M. 22/4/2005 e al D.M. 4/1/2006.


DOPO DI CHE E' GIUNTO IL DECRETO MONTI : VEDI

decreto monti 


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